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Lo Statuto



Art.1  -  Denominazione.

 

E’ costituita una Associazione di volontariato nel rispetto del codice civile e della normativa in vigore con la denominazione di “Associazione Italiana Contro l’Amianto” (A.I.C.A.).

Gli scopi, i contenuti e la struttura della Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia.

Tali principi consentono l’effettiva partecipazione degli associati.

 

Art.2  -  Sede.

 

L’Associazione ha sede legale in Savigliano, 12038, Via Duccio Galimberti, 27.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. Saranno costituite a livello federale A.I.C.A. Piemonte, A.I.C.A. Sardegna e tutte le Regioni che si assoceranno all’A.I.C.A.  sulla base di un rapporto paritario.

 

Art.3  -  Scopi.

 

L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

L’Associazione è finalizzata contro il profitto che prescinde dalla tutela della salute e dell’ambiente, nel rispetto dei lavoratori e dei cittadini, che come tale escluda dai suoi presupposti primari il diritto della salute e la tutela individuale e collettiva, oltre la salubrità ambientale subordinando a interessi di qualsiasi altra natura.

L’Associazione fa propri gli obbiettivi concernenti la salute stabiliti per tutti dall’OMS – Organizzazione Mondiale Sanità –

l’Associazione si prefigge i seguenti scopi:

a.    L’abolizione dell’Amianto (o Asbesto) e degli altri agenti tossici – nocivi – cancerogeni cui non può essere attribuito alcun valore limite. La messa al bando dell’Amianto (o Asbesto) e degli altri agenti tossici – nocivi – cancerogeni intesa in ogni sua forma: estrazione diretta o indiretta, lavorazione, impiego produttivo, commercializzazione, esportazione, importazione;

b.    Il sostegno ai lavoratori e ai cittadini esposti o ex esposti all’amianto che si prefiggono di bandire l’Amianto dai processi produttivi di lavorazione e la sua presenza nociva nell’ambiente;

c.    Il sostegno ai lavoratori e ai cittadini singoli o associati, anche sul piano giuridico che sono colpiti da esposizione all’Amianto sia professionale che ambientale.

d.    L’applicazione della Legge 257/1992 e della normativa di attuazione; l’adeguamento di tale normativa rispetto ai dati epidemiologici, igienico-ambientali e al progresso tecnico – scientifico della medicina e della sorveglianza sanitaria.

e.    La realizzazione degli obbiettivi del Piano Nazionale Amianto, previsti dalla seconda Conferenza Nazionale Governativa sull’Amianto del 2012 tenutasi a Venezia.

f.     La previsione da parte degli organi competenti, di un quadro legislativo nazionale, europeo e internazionale che stabilisca in modo chiaro: l’abolizione dell’Amianto, dei suoi sostituti di analoga nocività e degli altri agenti tossici – nocivi – cancerogeni; la definizione delle strutture degli organi di controllo; la realizzazione delle bonifiche dei siti contaminati.

g.    L’applicazione di quanto stabilito dalla normativa istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale SSN rispetto all’Inail.

 

 

Art.4  -  Attività promozionale.

 

a  - per realizzare tali finalità l’associazione promuove iniziative, sollecita le autorità competenti, organizza convegni, seminari, congressi e intrattiene relazioni con tutti gli organismi tecnico – scientifici che studiano il problema dell’Amianto e degli altri agenti tossico – nocivi. Promuove l’informazione scientifica sui danni e rischi dovuti all’Amianto e a qualunque altro agente tossico – nocivo al fine di creare e sostenere una maggiore consapevolezza sotto il profilo sanitario ambientale, comprese la divulgazione delle esperienze di lotta dei lavoratori e delle popolazioni che si mobilitano per l’eliminazione di questi inquinanti.

 

b  -  La realizzazione di quanto previsto nei Piani Regionali dell’Amianto e delle leggi attuative quali punti di riferimento informativo e formativo per i cittadini compresa l’apertura di Sportelli informativi sull’Amianto organizzati su base comunale.

 

c – l’Associazione potrà, altresì, svolgere tutte le attività connesse agli scopi sociali purché nei limiti consentiti dalla legge. Al fine di svolgere le proprie attività, l’organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali, spontanee e gratuite dei propri associati.

 

Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne.

 

Art. 5 Costituzione di parte civile.

 

L’associazione si costituisce parte civile nei procedimenti giudiziari in cui rivendica il risarcimento dei danni dovuti all’amianto.

La costituzione di parte civile avviene tramite il Presidente Nazionale o i Presidenti delle Regioni federate.

 

Art. 6  -  Membri dell’associazione – Soci.

 

a  -  Il numero degli aderenti è illimitato.

b  -  Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell’Atto Costitutivo dell’associazione.

c  - Possono far parte dell’associazione oltre agli esposti ed ex esposti all’amianto che hanno subito o no danni alla salute, oltre ai cittadini che vivono in zone contaminate da amianto, oltre gli utenti che a titolo individuale o collettivo che hanno usato mezzi di terra di aria e di mare che hanno riscontrato la presenza di amianto, tutte le persone fisiche che si impegnino a rispettare il presente statuto e siano valutate idonee dal Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato.

d  -  Diventano soci effettivi della Associazione le persone fisiche che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione, vengano ammesse dal Consiglio Direttivo e versino, all’atto dell’ammissione, la quota stabilita dall’assemblea entro 10 dieci gg. dall’accettazione.

L’ ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie generalità. In base alla norma vigente tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’ Associazione.

-       Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali.

-       Soci effettivi: coloro che hanno presentato richiesta di iscrizione e hanno ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo

L’ammontare della quota è stabilito dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

 

 

Art. 7 Diritti dei soci

I soci aderenti all’ Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi ed hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.

 

Art. 8 Doveri dei soci

 

I soci aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale e volontario, senza fini di lucro in ragione delle esigenze e disponibilità dichiarate con un comportamento di correttezza, di solidarietà, di buona fede, di onestà, di probità e di rigore morale, nel rispetto del presente statuto.

 

Art. 9 Comunicazioni interne dell’Associazione.

Il socio riconosce ed accetta quale mezzo di comunicazione diretta tra associazione e soci la mailing list. Il socio riconosce che l’indirizzo e-mail dal socio stesso iscrivendosi alla mailing list dell’associazione costituisce domicilio eletto del socio, accetta di ricevere ogni comunicazione relativa all’attività dell’associazione allo stesso indirizzo e-mail, fa fede la data dell’invio della e-mail.

 

      

Art.10 Albo dell’Associazione.

 

I soci riconoscono e accettano quale albo dell’Associazione il sito web designato dall’Assemblea. Tale albo rappresenta il mezzo con cui l’Associazione rende pubbliche le comunicazione sociali secondo le indicazioni dello statuto. Copia cartacea verrà comunque affissa presso la sede legale e/o amministrativa dell’associazione.  

 

Art. 11 recesso ed esclusione del socio.

Il socio può recedere dall’Associazione mediante dichiarazione scritta da inviare al responsabile della sezione territoriale che ne darà comunicazione al consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura di esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Per gravi motivi, in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 8 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio dei Probiviri su richiesta del Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’ esclusione e ratificata dall’ Assemblea dei soci.

I soci receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati ne hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’ associazione.

 

 

Art. 12 Coordinamento dell’ Associazione.

L’ Associazione promuove e collabora in rete con altre Organizzazioni e Associazioni di tutela della salute, per la salvaguardia del’ ambiente a carattere nazionale e internazionale con le quali sono condivisibili finalità e percorsi comuni.

L’ Associazione opera in collegamento con:

L’ Associazione Medicina Democratica, Movimento per la Salute Onlus, cui ricorre allorchè vengano posti problemi relativi ad altre sostanze tossiche e cancerogene, nonché problemi relativi alla salute e alla sicurezza del lavoro.

-       La rete Ban Asbestos che ha contribuito ha formare:

-       L’ Associazione brasiliana ABREA e l’ Associazione argentina ARESAM;

-       Le espressioni di movimento, di riflessione e di alternativa sociale che hanno preso il nome di “SOCIAL FORUM”( Italiano, Europeo,Mondiale)

 

Art. 13 Durata:

L’ Associazione ha durata fino al raggiungimento degli scopi che si prefigge.

 

 Art. 14  Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:

.-          l’Assemblea dei Soci;

.-          il Consiglio Direttivo;

.-          il Presidente;

.-          il Collegio dei Revisori dei Conti;

.-          il  dei Probiviri;

-         le commissioni permanenti

 -        il segretario nazionale

Tutte le cariche sociali sono assunte per la durata di tre anni ha titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Presidente

 

Art. 15 L’ assemblea 

 

a - L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota, può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

 

b- L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

1.         elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;

2.         approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;

3.         approva lo Statuto, l’eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;

4.         delibera l’entità della quota associativa annuale;

5.         delibera l’esclusione degli associati;

6.         si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

 

c- L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta;

 

d- L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all’Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.

 

e- L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

 

f- Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l’intero Consiglio Direttivo.

 

g- L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

 

h- Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.

 

i- L’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

 

l- I verbali di ogni riunione dell’Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

 

Art. 16 Il consiglio Direttivo

a-Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a cinque .e non superiore a nove,  i  membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre  anni e sono rieleggibili per un secondo – o più – mandati. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

b-Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

 

c- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

 

d- Al Consiglio Direttivo spetta di:

1.curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

2.provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;

3.nominare, il Vicepresidente, ed eventualmente un Segretario-cassiere o tesoriere;

4.deliberare sulle domande di nuove adesioni;

5.provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei Soci.

 

e- il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

 

f-I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la seduta, vengono conservati agli atti e

 

Art.17 – Il Presidente

 

a- Al Presidente nominato dall’Assemblea (o dal Consiglio Direttivo) è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo.

 

b- Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea nonché il Consiglio Direttivo, di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi e, in caso di urgenza, può assumerne i poteri chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella adunanza valida immediatamente successiva.

 

c-Il Presidente ha la facoltà di aprire e gestire conti correnti dell’Associazione.

 

Art.18 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea, anche esterni all’Associazione e dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori, che alla Prima riunione eleggono il Presidente al suo interno, accerta la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e controlla i conti consuntivi della stessa accompagnandoli con una relazione.

E’ previsto anche il controllo effettuato sui documenti contabili ed amministrativi da parte di un singolo Revisore.

 

Art.19 – Il Collegio dei Probiviri

 

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall’Assemblea tra cui viene eletto il Presidente; dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da un associato o da un organo dell’Associazione.

 

 

Art.20 – Gratuità delle cariche associative

 

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 7.

 

 

Art.21 – Intrasmissibilità della quota associativa

 

La quota sociale o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.

 

 

Art.22 – Divieto di distribuzione degli utili

 

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

 

 

Art.23 – Norma finale

 

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione verranno devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore secondo le disposizioni del Codice Civile salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

 

Art.24 – Rinvio

 

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.